Statuto

I. Denominazione, sede e scopo

Art. 1

a) Sotto la denominazione di Sportiva Palü Poschiavo (in seguito SPP), società nata il 2 di- cembre 1958 dalla fusione dello Sport Club Palü (fondato il 16 ottobre 1920) e della U- nione Sportiva Poschiavina (fondata il 29 aprile 1948), è costituita, con sede a Poschiavo, un’associazione sportiva apolitica ed aconfessionale, regolata dal presente statuto.
b) La SPP è affiliata alla Federazione Svizzera di Sci (Swiss-ski) e alla Federazione Grigione
di Sci (BSV).

Art. 2

La SPP si propone, mediante manifestazioni sportive e ricreative di allargare lo spirito di soli- darietà e la camerateria tra soci ed in particolare con:

a) l’organizzazione di corsi di sci, nonché di escursioni estive ed invernali b) l’organizzazione di competizioni
c) incoraggiando i soci che vogliono seguire corsi per monitori
d) la promozione della pratica dello sci e dell’alpinismo delle giovani leve attraverso l’OG e
G + S
e) l’organizzazione di serate ricreative (film, conferenze)

Art.2A

Le attività della SPP sono basate sui principi della “Carta etica dello sport”. L’applicazione pratica di ogni singolo principio è regolata dai rispettivi principi:

a) Assieme per un’attività sportiva salutare, leale e rispettosa!
Sette principi della Carta etica nello sport:

1.Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!
La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale, l’orientamento
politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.

2.Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale!
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la formazione, il
lavoro e la famiglia.

3.Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

4.Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono ne l’integrità fisica ne
l’integrità morale delle sportive e degli sportivi.

5.Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente!
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.

6.Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare e intervenire in
maniera adeguata.

7 .Rifiutare il doping e gli stupefacenti!
Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare.

b) Sport senza fumo
L’applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:
Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un’ora prima ad un’ora dopo l’attività sportiva.
I locali della società sono non fumatori
Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco.
Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:
– competizioni
– gite
– sedute (sedute di comitato e assemblee generali incluse)
– eventi speciali: ad es. conferenze, giubilei, tombola della società, ecc.

II. Ammissione di soci

Art. 3
La società si compone di:

a) Membri attivi (juniori, seniori e veterani)
Ogni persona può entrare a far parte della Società, raggiunta l’età minima di 15 anni. Le domande di ammissione sono formulate, anche oralmente, al comitato che decide in meri- to. Sono considerati JUNIORI i soci di età inferiore ai 18 anni. Membri attivi che fanno parte del Club da almeno 25 anni come seniori, possono essere nominati veterani; hanno il diritto di portare il distintivo di veterani della Swiss-ski offerto dal Club.

b) Membri onorari
L’assemblea, su proposta del comitato, proclamerà onorari quei soci che si sono resi be- nemeriti di fronte al Club o allo sci in generale, mediante prestazioni conosciute. La loro nomina avviene con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti all’Assemblea generale.
Ogni socio attivo che vanti oltre 40 anni di appartenenza allo Swiss-ski quale seniore, può
essere segnalato allo Swiss-ski per la nomina a membro onorario.

c) Membri sostenitori
Amici o simpatizzanti dello sport o soci già affiliati ad un altro sci club dello Swiss-ski.

d) Membri dell’organizzazione giovanile (OG)
Raggruppa ragazzi e ragazze dai 7 ai 20 anni, le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto al Comitato e controfirmate dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

III. Diritti e doveri dei soci

Art. 4

1. Ogni domanda di ammissione è considerata come adesione formale allo statuto e ai rego- lamenti della SPP, ai nuovi soci viene consegnato un esemplare dello statuto.

2. Il pagamento della tassa è condizione indispensabile per la partecipazione all’attività della
Società.
La tassa sociale è fissata di anno in anno dall’Assemblea generale ordinaria.
Decorso il termine di pagamento, il cassiere invierà un unico richiamo fissando un’altra
scadenza: in caso di decorso infruttuoso il socio sarà espulso dalla società.

Art. 5

Ogni socio ha il diritto:

a) di un voto nell’assemblea, da esercitare personalmente, e di essere eletto ad una della cari- che previste dagli statuti; in entrambi i casi a 15 anni compiuti

b) di partecipare all’attività della società, riservato all’art. 4 cpv. 2

c) di ricevere le pubblicazioni dello Swiss-ski e di ottenere la tessera ufficiale di membro del- lo Swiss-ski

IV. Esclusioni

Art. 6

1. L’esclusione di un socio può essere decretata dall’Assemblea a maggioranza dei voti pre- senti per:

a) infrazioni gravi allo Statuto e ai regolamenti della società b) comportamento indegno e grave contegno antisportivo
c) atti lesivi agli interessi della società
L’esclusione è definitiva e il comitato è tenuto a motivarla.

2. I soci esclusi perdono ogni diritto e il rimborso della tassa per l’anno in corso non è con- cesso in nessun caso.

V. Organi della società

Art. 7

Gli organi della SPP sono:

a) l’assemblea dei soci b) il comitato
c) vari responsabili
d) la commissione di revisione

A. Assemblea dei soci

Art. 8

a) l’assemblea dei soci è l’organo supremo sella Società ed è composta dai soci onorari, attivi e sostenitori
b) i membri OG e G + S possono parteciparvi, ma senza diritto di voto.
c) l’anno amministrativo della Società si estende dal 1° maggio al 30 aprile.
d) la Società tiene annualmente un’assemblea ordinaria, da effettuarsi entro il 30 giugno
e) un’assemblea generale straordinaria può essere convocata quando la maggioranza del Co- mitato lo ritiene necessario oppure su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto: in tal caso entro 30 giorni dalla richiesta
f) le assemblee sono convocate dal Comitato mediante circolare spedita ai soci almeno 10
giorni prima della data stabilita; la convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno

Art. 9

Sono di competenza dell’assemblea generale ordinaria:

a) l’approvazione dell’ultimo protocollo
b) l’approvazione dei rapporti annuali del comitato
c) l’approvazione dei conti annuali e del rapporto di revisione d) la determinazioni delle tasse sociali per la stagione entrante
e) La nomina del presidente, dei singoli componenti del comitato e dei singoli membri della commissione di revisione
f) L’eventuale nomina dei soci onorari
g) La delibera sull’eventuale esclusione dei soci
h) La presentazione del programma annuale i) Le modifiche statutarie
j) La delibera delle proposte del comitato e dei soci

Oggetti non all’ordine del giorno saranno trattati in un’assemblea successiva straordinaria.

Art. 10

a) le decisioni dell’assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, riservato l’art. 17 sullo scioglimento della società
b) le decisioni e le nomine hanno luogo per alzata di mano e a maggioranza semplice dei pre- senti aventi diritto di voto, escluse quelle decisioni per le quali la legge o gli statuti di-
spongono diversamente
c) su richiesta di almeno 5 soci può essere adottato il voto segreto
d) a parità di voti, decide il presidente.

B. Il comitato

Art. 11
1. Il comitato è composto da 7 membri:
1) presidente
2) vicepresidente
3) attuario
4) cassiere
5) responsabile montagna
6) responsabile sci di fondo
7) responsabile sci alpino

2. Il gruppo dei vari responsabili non fa parte del comitato ed è composto nel seguente modo :

a) responsabile del materiale
b) responsabile sci alpinismo
c) responsabile gestione sito

Queste persone vengono interpellate dal comitato solo se necessario.

3. Il comitato e i vari responsabili restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 12

1. Le mansioni del comitato sono in particolare:

a) secondo le occasioni, attuare quanto previsto nell’art. 2 b) dirigere gli affari correnti
c) convocare e preparare le assemblee
3d) dar seguito alle decisioni assembleari
e) amministrare il patrimonio della Società f) rappresentare la Società verso terzi
g) decidere l’accettazione di nuovi soci e comunicarlo alla Società h) esaminare ev. casi di esclusione dalla società
i) prendere quelle decisioni nell’interesse della Società che non siano deferibili ad altri organi sociali

2. Il comitato si costituisce da sè e definisce pure autonomamente le mansioni da affidare ai propri membri.

Ai responsabili di ogni settore spettano i seguenti compiti:

a) fissare il calendario delle manifestazioni in collaborazione con il comitato b) assicurare lo svolgimento delle manifestazioni
c) tenere una contabilità riguardante le manifestazioni
d) i responsabili ricevono all’inizio della stagione un importo fissato dall’AG con il quale dovranno far fronte a tutte le uscite legate alle manifestazioni da loro organizzate. Al termine della stagione forniscono un consuntivo dettagliato a mano del cassiere rispetti- vamente del comitato.

3. Il comitato , a seconda dei casi, potrà istituire commissioni permanenti o temporanee.

4. Il comitato potrà disporre per ogni singolo caso della somma di fr. 1’000.00.
5. Le decisioni del comitato hanno validità se sono presenti almeno 2/3 dei suoi componenti.

6. Le dimissioni vanno indirizzate per iscritto al presidente: possono essere accettate ed han- no effetto immediato quando il dimissionario ha fatto fronte a tutti gli obblighi sociali.

C. La commissione di revisione

Art. 13

La commissione di revisione si compone di due membri che provvedono alla verifica della contabilità, controllano lo stato patrimoniale della Società e che presentano un rapporto scritto all’assemblea generale ordinaria.

VI. Assicurazioni

Art. 14

La società stipula un’assicurazione di responsabilità civile che copra ogni rischio relativo alle sue attività.

VII. Responsabilità

Art. 15

a) La società risponde per i propri impegni verso terzi unicamente con il loro patrimonio so- ciale.

b) È esplicitamente esclusa ogni responsabilità personale dei soci o dei dirigenti per impegni della società.

VIII. Modifiche statutarie

Art. 16

a) sono trattate nell’assemblea generale ordinaria e decise a maggioranza dei 2/3 dei voti pre- senti

b) se la proposta di modifica non avviene tramite il comitato, deve essere motivata e presentata per iscritto entro il 1° aprile allo stesso, il quale la sottoporrà alla prossima assemblea. In questo caso il comitato può fare della controproposte.

IX. Scioglimento della società

Art. 17

a) La SPP può essere sciolta su proposta del comitato o di singoli soci da un’assemblea ge- nerale alla quale devono essere presenti almeno 2/3 dei soci onorari, attivi e sostenitori. In questo caso farà stato la maggioranza dei voti dei presenti.
b) Qualora non si raggiungesse il numero delle presenze richiesto, si convocherà una seconda assemblea dopo due settimane; la decisione sarà presa dalla maggioranza degli aventi diritto di voto, indipendentemente dal numero dei soci presenti

Art. 18

La società può essere sciolta qualora la stessa non abbia più la necessità di esistere e allor- quando il comitato non può essere costituito conformemente agli statuti.

Art. 19

Se allo scioglimento della società dovessero esistere dei beni, questi non potranno essere di- stribuiti tra i membri. L’assemblea generale decide sulla destinazione del patrimonio sociale che dovrà essere utilizzato unicamente nell’interesse dello sport.

Art. 20

Le disposizioni statutarie relative allo scioglimento della società non possono essere modifica- te che per decisione della maggioranza prevista per lo scioglimento stesso (Art. 17).

X. Disposizioni finali

Art. 21

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa capo agli statuti dello Swiss-ski, del BSV, al
Codice Civile Svizzero e al Codice delle Obbligazioni.

Il presente statuto abroga ogni disposizione statutaria precedente.

Discusso e approvato le modifiche all’assemblea ordinaria del 13 giugno 2014 . Lo statuto entra immediatamente in vigore.